La Newsletter di Sistema Susio

[n. 3/2026]

CONFLITTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE PUBBLICHE: ATTO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 21 GENNAIO 2026


Con un recente atto a firma del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Autorità è tornata a ribadire alcuni principi fondamentali in materia di conflitto di interessi nelle procedure selettive pubbliche.


Il caso esaminato riguardava la partecipazione, tra i candidati a una procedura selettiva, del coniuge del presidente della commissione esaminatrice. L’ANAC ha evidenziato che situazioni di questo tipo possono integrare una condizione di conflitto di interessi, anche quando non vi sia prova di un effettivo favoritismo.


L’Autorità ha ricordato che il conflitto di interessi può essere anche solo potenziale o apparente, poiché ciò che rileva è la tutela dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa.


Il richiamo è al quadro normativo che disciplina l’obbligo di prevenire e gestire i conflitti di interessi nella pubblica amministrazione, in particolare:

  • l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, che impone ai responsabili del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando ogni situazione rilevante;
  • l’art. 7 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che disciplina l’obbligo di astensione in presenza di interessi propri o di prossimi congiunti;
  • le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall’ANAC, che individuano il conflitto di interessi come una delle   principali misure di prevenzione della corruzione.


In tali circostanze, il componente della commissione è tenuto ad astenersi o deve essere sostituito dall’amministrazione, che ha il compito di prevenire queste situazioni già nella fase di nomina della commissione.


Il provvedimento conferma come la corretta gestione dei conflitti di interessi rappresenti una misura centrale nei sistemi di prevenzione della corruzione, contribuendo a garantire trasparenza, fiducia e integrità nelle procedure pubbliche.



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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FUNZIONI LOCALI: CHI SONO I SOGGETTI TITOLARI DELLE RELAZIONI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO


A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto e dell’area dirigenziale Funzioni Locali 2022-2024 (23 febbraio 2026), l’ARAN in data 11.03.2026 ha fornito chiarimenti sui soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa e alle altre forme di relazioni sindacali (informazione e confronto).


Per il personale non dirigente, l’art. 7 del CCNL stabilisce che tali funzioni spettano alla RSU e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.


Per il personale dirigente, invece, la partecipazione alle relazioni sindacali compete ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie e alle RSA costituite per l’area dirigenziale dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ammesse alle trattative del CCNL ai sensi del d.lgs. 165/2001.


ARAN ricorda inoltre che, nel lavoro pubblico, la disciplina del d.lgs. 165/2001 costituisce normativa speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, e che le amministrazioni sono tenute ad applicare i contratti collettivi dalla loro sottoscrizione definitiva.



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TRASPARENZA E DIRIGENTI PUBBLICI: ANAC CHIARISCE COSA VA PUBBLICATO (E COSA NO)


Con il parere reso il 17.02.2026 - Fasc. n. 752/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.


ANAC ricorda che la disciplina sulla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti è ancora in attesa del regolamento governativo previsto dal d.l. 162/2019. In assenza di tale regolamento, l’applicazione degli obblighi di pubblicazione è sospesa per la maggior parte dei dirigenti pubblici.


Restano invece pienamente applicabili gli obblighi per i dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 (incarichi dirigenziali di vertice), per i quali continuano a trovare applicazione tutte le previsioni dell’art. 14.


Per tutti i dirigenti rimane inoltre vigente l’obbligo previsto dal comma 1-ter dello stesso articolo: ciascun dirigente deve comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”, con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.


Il chiarimento conferma quindi un quadro transitorio: in attesa del regolamento attuativo, gli obblighi di trasparenza più estesi restano sospesi, mentre rimane operativo il sistema di pubblicazione degli emolumenti complessivi dei dirigenti.



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